IL GIUDICE DI PACE

    Premesso   che  con  ricorso  immediato  ex  art. 21  del  d.lgs.
n. 274/2000  Basso Paolo nato a Bressanvido (Vicenza) il 23 settembre
1940,  Basso Edi nata a Sandrigo (Vicenza) il 5 agosto 1969 e Peruzzo
Maria  Rosa  nata  a  Bressanvido  (Vicenza) il 1° luglio 1943, tutti
residenti  a  Bressanvido (Vicenza) in via S. Rocco n. 30, chiedevano
la  fissazione  di udienza per procedere nei confronti di Basso Bruna
nata a Sandrigo (Vicenza) il 20 luglio 1973 e residente a Bressanvido
(Vicenza)  in  via  S.  Rocco n. 31 per i reati di ingiuria (art. 594
c.p.)  e  di diffamazione (art. 595 c.p.), assumendo che quest'ultima
avrebbe  pronunciato  al loro indirizzo le seguenti parole: «figli di
puttana,   sporchi   ladri,   che   possiate  morire  da  un  cancro,
delinquenti» e altre espressioni offensive;
    Premesso altresi' che le suddette frasi offensive sarebbero state
proferite, nella prospettazione dei ricorrenti, a voce alta e udibili
da  tutto  il  vicinato,  allorche'  le  persone  offese si trovavano
all'interno  della  loro  abitazione e la prevenuta Basso Bruna nella
adiacente corte esterna;
    Premesso  infine  che  il p.m. esprimeva in data 11 febbraio 2004
parere  contrario  alla  citazione  ritenendo il ricorso infondato in
ordine all'ipotesi di reato di diffamazione in quanto nessun elemento
indica  come  le  espressioni  lesive  siano  state percepite da piu'
persone  e in ordine a quello di ingiuria in quanto le persone offese
non si trovavano alla presenza della prevenuta;
    Ritenuto  tuttavia  di poter bensi' condividere il parere del p.m
quanto  al  reato  di diffamazione, ma non gia' quello riferentesi al
reato    di   ingiuria,   e   gia'   in   adesione   all'orientamento
giurisprudenziale   che   riconosce  ricorrente  il  requisito  della
presenza  dell'offeso  allorche'  questi,  pur non visto dal soggetto
agente,   abbia   la  possibilita'  di  percepire  ed  effettivamente
percepisca  le  espressioni  ingiuriose  e a sua volta l'agente abbia
consapevolezza di essere udito;
    Visto  l'art. 27  del  citato  d.lgs.  che vincola il giudice del
ricorso,  in  assenza  di  ipotesi  di  sua  manifesta infondatezza o
inammissibilita'   nonche'   di   incompetenza   del   giudice,  alla
convocazione delle parti in udienza;
    Rilevato  tuttavia  che  il  giudice  del  ricorso si trova nella
impossibilita'        di       trascrivere,       come       disposto
dall'art. 27/comma 2/lett.  d) del suddetto d.lgs., l'imputazione dal
momento  che il p.m., avendo espresso parere contrario alla citazione
in giudizio, non l'ha formulata;
    Rilevato  che il giudice del ricorso non dispone, a differenza di
quanto avviene per il giudice di pace in funzione di g.i.p. in virtu'
del  comma  4  dell'art. 17 del d.lgs., di alcuno strumento giuridico
idoneo a provocare l'imputazione coatta;
    Osservato  comunque  che un eventuale informale invito per le vie
brevi al p.m. potrebbe legittimamente essere da questi disatteso;
    Ritenuta  improponibile  la soluzione interpretativa di rimettere
allo  stesso giudice del ricorso il potere di formulare l'imputazione
sulla  scorta  della  prospettazione  del  ricorrente, sia per la sua
contrarieta'    alla    lettera    della    legge    e   segnatamente
all'art. 27/comma  2/lett. d) del d.lgs. n. 274/2000, sia soprattutto
perche' una tale soluzione costituirebbe un grave vulnus al principio
della  terzieta'  del giudice, nonche' al principio della titolarita'
dell'azione penale in capo al p.m.;
    Osservato  che,  in tali condizioni, non provvedendo il p.m. alla
formulazione  dell'imputazione,  che  quell'Ufficio ha implicitamente
valutato di non dover formulare considerando il ricorso infondato, si
perpetuerebbe  sine  die  una situazione di paralisi del procedimento
per  l'impossibilita'  del giudice del ricorso ad emettere il decreto
di  convocazione  parti  per  difetto  dell'imputazione formulata dal
p.m., da trascrivervi a pena di nullita' (comma 5 dell'art. 27 d.lgs.
n. 274/2000);
    Ritenuto che tale situazione di paralisi del procedimento sarebbe
lesiva  del  diritto  alla  difesa dei ricorrenti, costituzionalmente
tutelato;
    Ritenuta  pertanto  la illegittimita' costituzionale in relazione
all'art.  24  della  Costituzione  degli  artt. 26 e 27 del d.lgs. 28
agosto  2000  n. 274  nella parte in cui non prevedono per il giudice
del  ricorso  immediato  ex  art. 21  stessa norma la possibilita' di
disporre, in via residuale, l'imputazione coatta;
    Vista la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e la legge
n. 87  dell'11 marzo  1953,  previa  declaratoria  di sospensione del
procedimento;