IL GIUDICE DI PACE Premesso che con ricorso immediato ex art. 21 del d.lgs. n. 274/2000 Basso Paolo nato a Bressanvido (Vicenza) il 23 settembre 1940, Basso Edi nata a Sandrigo (Vicenza) il 5 agosto 1969 e Peruzzo Maria Rosa nata a Bressanvido (Vicenza) il 1° luglio 1943, tutti residenti a Bressanvido (Vicenza) in via S. Rocco n. 30, chiedevano la fissazione di udienza per procedere nei confronti di Basso Bruna nata a Sandrigo (Vicenza) il 20 luglio 1973 e residente a Bressanvido (Vicenza) in via S. Rocco n. 31 per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.), assumendo che quest'ultima avrebbe pronunciato al loro indirizzo le seguenti parole: «figli di puttana, sporchi ladri, che possiate morire da un cancro, delinquenti» e altre espressioni offensive; Premesso altresi' che le suddette frasi offensive sarebbero state proferite, nella prospettazione dei ricorrenti, a voce alta e udibili da tutto il vicinato, allorche' le persone offese si trovavano all'interno della loro abitazione e la prevenuta Basso Bruna nella adiacente corte esterna; Premesso infine che il p.m. esprimeva in data 11 febbraio 2004 parere contrario alla citazione ritenendo il ricorso infondato in ordine all'ipotesi di reato di diffamazione in quanto nessun elemento indica come le espressioni lesive siano state percepite da piu' persone e in ordine a quello di ingiuria in quanto le persone offese non si trovavano alla presenza della prevenuta; Ritenuto tuttavia di poter bensi' condividere il parere del p.m quanto al reato di diffamazione, ma non gia' quello riferentesi al reato di ingiuria, e gia' in adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce ricorrente il requisito della presenza dell'offeso allorche' questi, pur non visto dal soggetto agente, abbia la possibilita' di percepire ed effettivamente percepisca le espressioni ingiuriose e a sua volta l'agente abbia consapevolezza di essere udito; Visto l'art. 27 del citato d.lgs. che vincola il giudice del ricorso, in assenza di ipotesi di sua manifesta infondatezza o inammissibilita' nonche' di incompetenza del giudice, alla convocazione delle parti in udienza; Rilevato tuttavia che il giudice del ricorso si trova nella impossibilita' di trascrivere, come disposto dall'art. 27/comma 2/lett. d) del suddetto d.lgs., l'imputazione dal momento che il p.m., avendo espresso parere contrario alla citazione in giudizio, non l'ha formulata; Rilevato che il giudice del ricorso non dispone, a differenza di quanto avviene per il giudice di pace in funzione di g.i.p. in virtu' del comma 4 dell'art. 17 del d.lgs., di alcuno strumento giuridico idoneo a provocare l'imputazione coatta; Osservato comunque che un eventuale informale invito per le vie brevi al p.m. potrebbe legittimamente essere da questi disatteso; Ritenuta improponibile la soluzione interpretativa di rimettere allo stesso giudice del ricorso il potere di formulare l'imputazione sulla scorta della prospettazione del ricorrente, sia per la sua contrarieta' alla lettera della legge e segnatamente all'art. 27/comma 2/lett. d) del d.lgs. n. 274/2000, sia soprattutto perche' una tale soluzione costituirebbe un grave vulnus al principio della terzieta' del giudice, nonche' al principio della titolarita' dell'azione penale in capo al p.m.; Osservato che, in tali condizioni, non provvedendo il p.m. alla formulazione dell'imputazione, che quell'Ufficio ha implicitamente valutato di non dover formulare considerando il ricorso infondato, si perpetuerebbe sine die una situazione di paralisi del procedimento per l'impossibilita' del giudice del ricorso ad emettere il decreto di convocazione parti per difetto dell'imputazione formulata dal p.m., da trascrivervi a pena di nullita' (comma 5 dell'art. 27 d.lgs. n. 274/2000); Ritenuto che tale situazione di paralisi del procedimento sarebbe lesiva del diritto alla difesa dei ricorrenti, costituzionalmente tutelato; Ritenuta pertanto la illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 24 della Costituzione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui non prevedono per il giudice del ricorso immediato ex art. 21 stessa norma la possibilita' di disporre, in via residuale, l'imputazione coatta; Vista la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e la legge n. 87 dell'11 marzo 1953, previa declaratoria di sospensione del procedimento;